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Nel contrasto tra le previsioni del bando di gara e quelle della lettera di invito, prevalgono quelle del bando di gara

In caso di contrasto tra bando di gara e lettera d’invito, prevalgono le disposizioni del primo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 settembre 2011, nr. 4981; Cons. Stato, sez. VI, 14 luglio 2011, nr. 4278).

Tale principio va inteso non solo nel senso dell’impossibilità che la lettera possa derogare alle previsioni del bando, che costituisce la lex specialis della procedura selettiva, ma anche nel senso dell’impossibilità – specie in un sistema dominato dalla tassatività ed eccezionalità delle previsioni di esclusione – che attraverso la lettera d’invito possano essere introdotte ipotesi di esclusione ulteriori o più rigorose rispetto a quelle contenute nel bando.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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