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( votes)Il subprocedimento di giustificazione dell’offerta anomala non è volto a consentire aggiustamenti dell’offerta
Il subprocedimento di giustificazione dell’offerta anomala non è volto a consentire aggiustamenti dell’offerta in itinere, ma mira piuttosto a verificare la serietà di un’offerta consapevole già formulata ed immutabile, con conseguente inammissibilità di quelle giustificazioni che, nel tentativo di far apparire seria un’offerta che invece non è stata adeguatamente meditata, risultano tardivamente finalizzate ad un’allocazione dei costi diversi rispetto a quella originariamente indicata.
Né, per le stesse ragioni, deve ritenersi consentita l’immotivata rimodulazione di voci di costo al solo scopo di far “quadrare i conti”, al fine cioè di assicurare che il prezzo complessivo offerto resti immutato, superando le contestazioni della stazione appaltante su alcune voci di costo.
Del resto, nel giudizio di congruità dell’offerta, esplicazione paradigmatica di valutazioni tecniche e perciò sindacabile solo in caso di illogicità manifesta o di erroneità fattuale, non si fa questione soltanto della generica capienza dell’offerta, ma anche della sua serietà e tale non può essere considerata quell’offerta in relazione alla quale si registri una trasmigrazione dei costi da una voce all’altra (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12 settembre 2011 n. 5098).
Pertanto, non può esser condiviso l’assunto secondo cui sarebbe possibile un aggiustamento delle singole voci di costo, nel caso in cui questo si fondi su sopravvenienze di fatto o normative che determinano una riduzione dei costi, in questo caso ammettendo l’impresa a dimostrare la possibilità di compensazione tra voci sopravvalutate e voci sottovalutate.