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L’abrogazione delle tariffe professionali è avvenuta ad opera dell’art. 9, comma 1 del Decreto Legge n. 1 del 24.01.2012, convertito, con modificazioni nella Legge n. 27 del 2012; per far fronte alle problematiche nate a seguito della recente abrogazione delle tariffe professionali l’Autorità di Vigilanza  ha provveduto a consultare gli operatori del settore e le istituzioni competenti avviando un tavolo tecnico di confronto, il quale è sfociato nella Deliberazione n. 49 del 03/05/2012 con la quale l’Autorità ha fornito le prime indicazioni alle stazioni appaltanti sulle modalità di individuazione dei corrispettivi da porre a base di gara per prestazioni di servizi di ingegneria e di architettura, sulle modalità di determinazione dei requisiti di partecipazione alle gare e di verifica della congruità delle offerte.

Tuttavia tale documento ha avuto vita abbastanza breve, laddove il Governo è intervenuto nell’incertezza e con l’art. 5, comma 2 del Decreto-Legge n. 83 del 22.06.2012, ha statuito che, fino all’emanazione di un decreto ministeriale che definisca le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, le tariffe professionali di cui alla Legge 02 marzo 1949, n. 143 …possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e dell’individuazione delle prestazioni professionali.

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Avv. Massimo Rizzi
Avvocato amministrativista, consulente in materia di appalti pubblici
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