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Preliminarmente si osserva che con la locuzione generale “clausola sociale” la giurisprudenza e la normativa comunitaria hanno inteso identificare quelle necessarie per integrare gli aspetti di politica sociale nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. Detta esigenza è stata recepita nel nostro ordinamento nell’articolo 69 del Codice dei contratti. Infatti, quest’ultimo stabilisce che “le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l’esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l’altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell’invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d’oneri. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali o ambientali”. Rientra nel più ampio novero delle clausole sociali quella relativa all’ “assorbimento” del personale già impiegato. Secondo la giurisprudenza amministrativa tale particolare clausola prevede, se inserita nel bando, l’obbligo di assumere il personale della ditta uscente, a condizione che tale previsione sia contenuta anche nel CCNL di appartenenza. In proposito, si riporta, di seguito, una sentenza del Tar Torino, ed un parere di precontenziono dell’AVCP: In particolare, con parere n. 37 del 24 novembre 2011, l’Autorità di Vigilanza ha ritenuto legittima una clausola del bando di gara nella quale la ditta aggiudicataria doveva assumere ‘formale impegno, in caso di aggiudicazione, ad utilizzare prioritariamente gli stessi operai della precedente ditta affidataria dediti da diversi anni ai lavori di che trattasi, nell’ottica del mantenimento di livelli occupazionali e condizioni contrattuali per il periodo di durata dei lavori, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste per i lavori’. Il Tar Torino, Sez. I, invece, con sentenza n. 115 del 27 gennaio 2011 esprime, alcuni dubbi sulla legittimità di “imporre” nella legge di gara detta clausola. Secondo il Tar, il presunto obbligo di assumere i lavoratori in forza presso l’impianto può trovare fonte legale o contrattuale; esso pertanto si dovrebbe imporre, nel primo caso, a tutti gli operatori di settore, nel secondo caso,  a tutti gli aderenti alle organizzazioni di categoria che hanno sottoscritto il pertinente contratto collettivo. In entrambi i casi i soggetti avvantaggiati/danneggiati dal rispetto o dalla violazione di tale obbligo saranno esclusivamente i lavoratori o ancora le organizzazioni sindacali firmatarie di contratti di categoria che detto obbligo impongono e non i singoli concorrenti rispetto ai quali la scelta dell’amministrazione rimane comunque “neutra”. In conclusione, si può affermare che l’obbligo imposto alla ditta aggiudicataria di “assorbire” il personale della ditta uscente, deve discendere da una clausola prevista nella documentazione di gara, (precisamente nel capitolato speciale), a condizione che tale previsione sia contenuta anche nel CCNL di appartenenza.

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Avv. Massimo Rizzi
Avvocato amministrativista, consulente in materia di appalti pubblici
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