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In merito alla obbligatorietà dell’allegato P, la previsione di una formula matematica di attribuzione del punteggio diversa, non si pone in contrasto con la disciplina dettata. Infatti, l’interpretazione da attribuirsi alla tassatività di tali formule è stata oggetto di svariati dibattiti giurisprudenziali, anche la stessa Autorità di Vigilanza, nella determinazione n° 7 del 24/11/2011,  sembra prendere in considerazione la “eventuale adozione di formule diverse da quelle previste dal Regolamento”,  come se queste ultime non fossero vincolanti o obbligatorie. Non solo, il documento dell’Autorità stabilisce anche che le eventuali formule diverse: “comportano infatti che la stazione appaltante debba effettuare una valutazione ex ante fissando aprioristicamente un parametro di riferimento per lo sconto massimo realizzabile in gara, restringendo di fatto il range di oscillazione degli eventuali sconti.”.

Dall’analisi effettuata si può affermare che la Stazione Appaltante è libera di inserire nel proprio bando anche formule diverse da quelle previste nell’all. P del richiamato regolamento, purché non siano manifestamente illogiche nelle risultanze, rispettando i principi cardine sanciti dall’A.V.C.P. nella propria Determinazione n. 7/11 nonché, soprattutto, dalla Giurisprudenza del Consiglio di Stato.

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Avv. Massimo Rizzi
Avvocato amministrativista, consulente in materia di appalti pubblici
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