Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

L’intervento, svolto al Made expo di Milano il 19 ottobre us., esamina la tematica della valutazione dei compensi professionali per i servizi di architettura e ingegneria, a seguito della legge n.27/2012 e del dm 29.07.2012, n.140, fino alla più recente legge 7.08.2012, n.134.

Sistema tariffario nell’area tecnica e stato dell’arte

Con la locuzione “tariffa professionale” s’intende, come noto, l’insieme delle regole per la determinazione dei corrispettivi professionali dei servizi d’ingegneria e architettura; regole sulle quali negli ultimi anni si è appuntata una grande attenzione del legislatore, anche comunitario, al fine di attuare i principi comunitari di liberalizzazione del mercato dei contratti pubblici.

Giova distinguere un regime ante decreto-legge 24.01.2012, n.1 e uno post. Il sistema previsto all’indomani dell’emanazione del d.lgs. n.163 del 2006, all’art.92, co.2, era basato sui cd. minimi inderogabili ai sensi della legge 4.03.1958 n.143, e nello stesso co. 2, il codice postulava la riforma del sistema tariffario con un decreto da emanarsi a cura del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nelle norme transitorie dettate dall’art. 253, co.17 del medesimo d.lgs. n.163/2006, si prescriveva che “fino all’emanazione del decreto di cui all’art.92, c0.2, continua ad applicarsi quanto previsto dal dm 4.04.2001.”: vale a dire un sistema tabellare atto a individuare la tipologia di opera (classifica e categoria di Tab. A), la ripartizione della prestazione professionale (tabelle B e B1 ecc.), le percentuali per la determinazione degli onorari, ecc.

La prima significativa evoluzione destinata ad incidere profondamente sui corrispettivi, si registrava con il cd. decreto Bersani (dl 4.07.2006, n.223, convertito con modificazioni in legge 4.08.2006, n.248) laddove veniva novellato il citato art.92, co.2, d.lgs. n.163/2006: “Il ministro della G. di concerto con il Ministro delle I. determina con proprio decreto le tabelle dei corrispettivi .. tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate”. Era stato cioè espunto il riferimento ai minimi inderogabili, pur mantenendosi il rinvio alla riforma del sistema e, implicitamente, senza intervenire sui massimi tariffari derivanti dall’applicazione delle richiamate tabelle A, B, ecc., potendosi ancora fare riferimento al comma 17, art.253, rimasto, infatti, immutato.

Tale novella aveva già prodotto non poche incertezze, poiché non vi era alcun riferimento circa quale limite o criterio si dovesse seguire a cura delle amministrazioni aggiudicatrici per individuare in modo trasparente e razionale i corrispettivi da porre a base di gara, autorizzando quasi, indirettamente, gli operatori pubblici meno consapevoli e attenti alla qualità della progettazione e dei servizi in generale, ad una riduzione scriteriata delle somme a base di gara (è noto il fenomeno dei ribassi eccessivi fino al 70 % delle somme a base di gara).

Bisognerà attendere il cd. terzo decreto correttivo del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n.158 del 2008) con il quale si colmava, sotto il profilo meramente formale, la disfunzione delineata con la presunta liberalizzazione, laddove l’art.92, co.2, del codice, diventa:  “Il ministro della G. di concerto con il Ministro delle I. determina con proprio decreto le tabelle dei corrispettivi ..tenendo conto delle tariffe previste per le categorie interessate. I corrispettivi.. possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell’importo da porre a base dell’affidamento.” Con la (necessitata) conferma del co.17, art.253, del codice, si ripristinava un sistema coerente nel quale i corrispettivi dovevano essere calcolati con il dm 4.04.2001, ma questi ben potevano ridursi con una congrua motivazione, quanto improbabile.

Il futuro della riforma tariffaria (e ordinistica), solo apparente, è segnato dal decreto-legge 24.01.2012, n.1, noto come decreto cresci Italia, convertito con modifiche in legge 24.03.2012, n.27: con il co.1, art.9, sono state abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico e, con il co.5, art.9, “sono abrogate anche le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle Tariffe di cui al comma 1” (leggasi dm 4.04.2001). La nettezza del dato normativo in commento, faceva osservare come la riforma avesse anche azzerato ogni riferimento ai massimi tariffari. Anche tale riforma tuttavia si presentava imprecisa e incomprensibilmente asimmetrica, laddove i co.2 e c.3, dell’art.9, del dl n.1 del 2012, non modificati in sede di conversione della legge n.27 del 2012 hanno stabilito:

  • il compenso.. nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale.. è determinato con .. parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante da adottare nel termine di 120 giorni dalla entrata in vigore della legge (co.2);
  • fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali e comunque, non oltre il 120 esimo giorno dalla entrata in vigore della legge ..le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali (co.3).

L’asimmetria è dovuta alla singolare mancanza di ogni riferimento normativo sul regime tariffario dei servizi ad uso della pubblica amministrazione, mentre vi è stata la copertura dei medesimi servizi qualora d’interesse del giudice: si parla nel co.2, art.9, dl n.1/2012, di un (solo) decreto da emettersi entro un termine prefissato. Peraltro, nel co.3, si usa la parola “decreti”, dunque declinata al plurale, nonostante il Ministro vigilante (della Giustizia) debba emanare un solo decreto (ponendosi in contrasto con il richiamato co.2, art.92, d.lgs. n.163/2006). Ancora una volta, analogamente a quanto accaduto all’origine dell’abolizione dei minimi tariffari nel 2006, il sistema per la determinazione dei corrispettivi professionali rimaneva sprovvisto di qualsiasi presidio normativo (legge, regolamento o decreto): il sistema tariffario veniva abolito mentre non vi è stato contestualmente il rinvio a un apposito decreto.

A fronte dell’assenza di qualsiasi copertura normativa, interveniva l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, con la determinazione n.49 del 3.05.2012, suggerendo d’individuare i corrispettivi a base di gara con due passaggi:

  • “..i RP per individuare gli importi a base di gara potrebbero riferirsi ai costi sostenuti dalla propria amministrazione, o da amministrazioni consimili, negli ultimi anni”;
  • “Gli importi corrisposti ai progettisti, rapportati all’importo dei lavori eseguiti, forniscono quale percentuale dell’importo dei lavori è costata la fase progettuale e quale, quindi, potrebbe essere l’importo da porre a base di gara ottenuto moltiplicando tale percentuale per il costo preventivato dei lavori ed opera da progettare” (art.264, comma 1, lett.c), d.P.R. 207/2010).

In breve si faceva riferimento a un concetto simile ai costi standardizzati ex art.7, co.4, lett.b) e c), d.lgs. n.163 del 2006. Il procedimento contabile in commento, dei cd. costi attuarializzati, operazione praticata nei global service pre-codice, da un lato aggirava l’abolizione del sistema tariffario evitando il crollo repentino dei corrispettivi, dall’altro, però, costituiva un criterio piuttosto complesso da attuare e non solo per le stazioni appaltanti di modeste dimensioni e risorse. La det. n.49/2012 tentava di risolvere anche altre questioni legate all’individuazione delle categorie e classi di opere, nonché delle certificazioni rilasciate in vigenza della legge n.143/1949, attraverso un prospetto riepilogativo di corrispondenza della vecchia tab. A con un’equivalente descrizione di opere quasi per ratione materie. Anche tale sistema risultava connotato da incertezza, laddove si suggeriva di praticare la verifica di congruità (dove e se richiesta), oltre che sulla base di un ribasso in gara “inferiore in misura elevata rispetto all’importo a base di gara”, ragguagliando l’offerta economica al corrispettivo dell’importo stabilito per l’incentivo ai dipendenti dell’amministrazione per prestazioni analoghe (cfr. art.92, co., d.lgs. n.163/2006); con il rischio di concludere la verifica sempre con la “non congruità”, stante la contenutissima aliquota dell’incentivo (ancor più assottigliata dalla ripartizione interna tra progettisti ed altre figure ..).

Mentre si sviluppavano altre ipotesi di determinazione dei corrispettivi, in realtà non meno problematiche, improntate al computo metrico ed elenco dei prezzi, nel decreto-legge 22.06.2012, n.83, recante le misure per la crescita del Paese, convertito con modifiche nella legge 7.08.2012, n.134, all’art.5, commi 1 e 2, il legislatore novellava l’art.9, comma 2, del dl 24.01.2012, n.1 come segue:

  • Co. 1 – All’articolo 9 comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì stabilite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ..”
  • Co. 2 – Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 9 comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 .. le Tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge n.1 del 2012, possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e dell’individuazione delle prestazioni professionali.

La novella ha un duplice effetto: in forza del comma 1, viene postulata l’emanazione di un “secondo” decreto ministeriale, questa volta da assumere di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per scrivere le tariffe professionali da utilizzare nei servizi di architettura e ingegneria; con il comma 2, si riproducono i contenuti dell’art.253, co.17, d.lgs. n.163 del 2006, ovvero si ripristina la sopravvivenza delle vecchie tariffe in attesa della emanazione del detto secondo decreto ministeriale. Non può sfuggire inoltre la mancanza, nella novella, del termine entro il quale dovrebbe essere emanato il secondo decreto, nonché la scarsa visibilità, per gli operatori, del co.1 dell’art. 5, legge 134 del 2012, laddove, non apportando modifiche all’art.9 delle legge n.27 del 2012, sembra rimasta una disposizione isolata. Ciò spiega, forse, una certa confusione riscontrata nei criteri di valutazione dei corrispettivi a base di gara, da pubblicare, rammentiamo, tra gli atti a base di gara in forza dell’art.264, lett. d), dPR n.207 del 2010.

In conclusione, sul punto, il primo decreto per disciplinare la Tariffa per le prestazioni giurisdizionali, è stato emanato con dm 20.7.2012, n.140 (GU n.195 del 22.08.2012, in vigore dal 23.08.2012, area tecnica artt.33-39); all’art.1,co.1 si legge: «L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono, si attiene, in difetto di accordo, alle disposizioni del presente decreto”.

Caratteri della tariffa a uso degli organi giurisdizionali

Con gli articoli 34, 35 e 36 del dm n.140 del 2012, si individuano i seguenti parametri:

  • P (costo dell’opera)
  • G (grado di complessità della prestazione) in TAV. Z.1
  • P = 0,03 + 10 / (V) 0,4
  • V (o Vi) = costo da individuare in riferimento a valori di mercato o attraverso un preventivo oppure consuntivo (ovvero dal costo delle singole Vi)

Il parametro P è da intendere quale percentuale (in valore numerico) da moltiplicare per l’importo della prestazione P; reca un andamento asintotico in corrispondenza dell’aliquota pari al 3 %, come riportato in fig. 1.

La formula della percentuale P è allo stesso tempo indipendente dalla tipologia di opera (la Tab. A invece indicava un valore di P per ciascuna classifica e categoria) e, contemporaneamente, non richiede l’interpolazione per i valori intermedi come nelle vecchie classifiche(cfr. Tab. A , legge n.143/49: P = I n ·10 q + X3 con I=importo opere, X3 tendenza della curva; n= interpolazione logaritmica); risultando, dunque, più semplice da utilizzare. Dalla Tav.Z-1, invece, si può desumere il coefficiente di complessità per ogni categoria di opera, variabile da un minimo di 0,7 (riduzione del corrispettivo del 30 %) a un massimo di 1,60 % (aumento del corrispettivo del 60 %).

Per comprendere le differenze con il sistema del dm 4.04.2001, si riporta nel seguito un quadro sinottico di raffronto compilato per le categorie più comuni e aventi maggiori similitudini.

Si può osservare una sostanziale equivalenza delle percentuali, laddove si confrontino i valori di P media della vecchia tariffa e i valori della colonna Edilizia. Il coefficiente di complessità può consentire di calibrare meglio il corrispettivo; magari si può disciplinare con un regolamento per attenuare il più possibile la discrezionalità nella sua individuazione. La specificità della prestazione, può inoltre comportare una variazione (ulteriore) del compenso di ± 60 % (art.36).nel complesso, pertanto, si rinviene una flessibilità ben superiore alla legge n.143 del 1949.

Le fasi prestazionali Qi (prestazione parziale dipendente dall’oggetto elaborato/progettato/espletato e la categoria di opera) sono ricavabili dalla Tav. Z-2, analogamente a quanto avveniva con le Tab. B e B1 come segue:

a) definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilità

b) progettazione

c) direzione esecutiva

d) verifiche e collaudi

Fuori delle prestazioni delle fasi in TAV. Z-2, qualora non si rinvenga la prestazione, si applica il criterio dell’analogia; manca tuttavia la prestazione della verifica e validazione. L’aspetto più innovativo di tale Tav.Z-2, riguarda le quantificazioni delle fasi prestazionali della esecuzione dei lavori: nel dm n.140 del 2012, il totale delle fasi prestazionali ammonta a 1,71, mentre nel dm 4.04.2001 (Tab. B e B1) si raggiunge il valore di 0,49. Risulta inoltre più completa e aderente alle prestazioni professionali introdotte con il dPR n. 207 del 2010, la quantificazione delle aliquote parziali afferenti le fasi propedeutiche della progettazione e gli studi di fattibilità ecc.

Con gli articoli 37, 38 e 39 del dm n.140 del 2012, una volta definiti i parametri prima visti, si può calcolare il corrispettivo come segue:

  • CP = (V • P ) • G • Q (compenso professionale)

mentre, per i corrispettivi relativi a prestazioni non rintracciabili tout court nella tariffa, quali le consulenze ecc., si applica la seguente formula:

  • CP (per prestazioni di «definizione delle premesse, consulenza, analisi e accertamento»)

tenendo conto di due parametri: l’impegno, quindi il tempo necessario a svolgere la prestazione, l’importanza dell’opera, cioè il costo e il grado di complessità delle stessa. Non è previsto il computo forfettario delle spese.

Un’ultima considerazione sull’adeguatezza del dm n.140 del 2012, si desume dal confronto del corrispettivo nell’esempio riportato nella norma per un progetto preliminare di opera edile (€ 400.000,00, opportunamente disaggregato), e lo stesso corrispettivo desunto dal dm 4.04.2001. Nel quadro sinottico seguente, si può osservare un corrispettivo doppio (circa € 14.000) di quello nell’esempio citato (circa € 7.000), ma solo del 30 % circa più elevato se si considerano i due corrispettivi al netto del rimborso forfettario minimo delle spese (circa € 10.000).

Conclusioni

Il calcolo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, si determina utilizzando le tariffe previgenti il decreto-legge n.1 del 2012, in forza del co.2, art.5, legge n.134 del 2012 e fino all’emanazione di un nuovo (secondo) decreto ministeriale per la riforma del sistema tariffario, come postulato dall’art.92, co.5, del d.lgs. n.163 del 2006.

La differenza tra il sistema tariffario previgente e quello individuato con dm n.140 del 2012, benché l’applicazione di quest’ultimo sia circoscritto all’ambito giurisdizionale, non è  significativa, mentre la norma presenta comunque una migliore adattabilità del corrispettivo al livello della prestazione; ciò ad eccezione delle somme da destinare a rimborso delle spese, da cui non sembra potersi prescindere.

Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Michel Lemme
Esperto in contratti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.