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( votes)Parere n. 134 del 25/07/2012
PREC 106/12/S
In ordine alla dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. f) d.lgs. 163/2006, assume rilievo non qualsiasi “errore grave nell’esercizio dell’attività professionale” eventualmente ascrivibile al concorrente, bensì soltanto quello accertato dalla stazione appaltante
Ai fini della configurazione della causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. f) d.lgs. 163/2006, non basta che le prestazioni non siano state eseguite a regola d’arte ovvero in maniera non corrispondente alle esigenze del committente, occorrendo, invece, una violazione del dovere di diligenza nell’adempimento qualificata da un atteggiamento psicologico doloso o comunque gravemente colposo dell’impresa (così AVCP, determinazione n. 1, del 12.01.2010). Ciò in quanto l’esclusione dalla gara non ha carattere sanzionatorio, ma è viceversa prevista a presidio dell’elemento fiduciario destinato a connotare, sin dal momento genetico, i rapporti contrattuali di appalto pubblico (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II, 05.3.2012, n. 303). Per tale motivo il legislatore ha rimesso alla discrezionalità della stazione appaltante procedente la valutazione dell’elemento psicologico nonché – per quel che qui rileva – della gravità dell’errore commesso nell’esercizio dell’attività professionale (cfr. AVCP, parere n.42 del 25.02.2010, parere n.122 del 23.4.2008, parere n. 101, del 9.4.2008). La valutazione in parola assume, quindi, un aspetto più soggettivo sull’affidabilità del potenziale concorrente che oggettivo sul pregiudizio nascente dall’inadempimento, ed essendo espressione della discrezionalità dell’Amministrazione, è soggetta a sindacato solo nei limiti della manifesta illogicità, irrazionalità o errore sui fatti.