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Il principio di corrispondenza tra quote di partecipazione all’ATI e quote di esecuzione si applica anche agli appalti di servizi

Anche nel settore dei servizi va applicata la regola, di cui all’art. 37 del d. lgs. 163/2006, di corrispondenza tra quote di partecipazione all’ATI e quote di esecuzione, come dispone espressamente il comma 13 (“I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento”). Qualunque sia il settore dell’appalto (lavori, servizi o forniture), per indirizzo consolidato, l’ATI offerente deve indicare sia le quote di partecipazione di ciascun componente, sia le quote di esecuzione dell’appalto e vi deve essere corrispondenza tra le stesse trattandosi di un principio generale che prescinde dalla morfologia del raggruppamento e dalla tipologia delle prestazioni (C.d.S., III, 11.5.2011, n. 2805; IV, 27.1.2011, n. 606; V, n. 5892 dell’ 8.11.2011, n. 5279 del 19.9.2011, n. 744 del 12.2.2010).

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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