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Il silente decorso del termine di trenta giorni previsto dall’art. 12 Codice Contratti comporta soltanto l’approvazione tacita dell’aggiudicazione provvisoria, ma non la trasforma nell’aggiudicazione definitiva

Come si desume dagli artt. 11 e 12 del Codice Contatti Pubblici, la stazione appaltante seleziona il miglior offerente e dichiara a suo favore l’aggiudicazione provvisoria, poi, previa approvazione da parte dell’organo competente, dispone l’aggiudicazione definitiva che, però, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all’aggiudicatario; inoltre, l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta e la stazione appaltante può esercitare il potere di autotutela prima della stipula del contratto, anche ad avvenuta verifica positiva del possesso dei requisiti.

Pertanto, nel caso di specie, dall’esame degli atti va escluso che nei confronti della stazione appaltante si sia perfezionata, per silenzio assenso, la aggiudicazione definitiva del servizio. Infatti, il silente decorso del termine di trenta giorni previsto dall’art. 12 Codice Contratti comporta soltanto l’approvazione tacita dell’aggiudicazione provvisoria, ma non la trasforma nell’aggiudicazione definitiva ( come pretenderebbe l’appellante incidentale), che rappresenta l’atto conclusivo del procedimento di gara ed il presupposto necessario per l’avvio della successiva fase contrattuale, salvo l’esercizio del potere di autotutela.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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