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Parere n. 122 del 19/07/2012

PREC 91/12/S

Non è preclusa la partecipazione ad una gara suddivisa in lotti a due differenti raggruppamenti temporanei capeggiati entrambi dal medesimo consorzio in qualità di impresa mandataria

La questione prospettata investe essenzialmente l’interpretazione ed il connesso ambito di operatività dell’art. 37, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006. Al riguardo, è bene ricordare che la suddetta previsione prescrive: “E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti (…..)”. La legge speciale di gara prevedeva, altresì, che “è ammesa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 D.Lgs. n. 163/2006, nonché di Consorzi di imprese (…)”.

In presenza di gare con appalto diviso in “lotti” la giurisprudenza si è pronunciata nel senso di configurare il bando di gara quale atto ad oggetto plurimo e, precisamente “quale un atto prescrivente l’indizione, non di un’unica gara per l’aggiudicazione di un appalto unico, ma piuttosto di tante gare quanti sono i lotti in relazione ai quali deve intervenire l’aggiudicazione. L’autonoma aggiudicabilità dei lotti si profila – in linea di principio – incompatibile con la configurazione di una gara di carattere unitario, per la semplice ragione che le procedure concorsuali, proprio a cagione di ciò, sono dirette alla conclusione di tanti contratti di appalto quanti sono i lotti: se ciascun lotto può essere aggiudicato a concorrenti diversi, è chiaro che non ci si trova di fronte ad un appalto unitario e se non vi è appalto unitario non vi può essere unicità della gara” (TAR Lazio Roma Sez. I Ter, 9.12.2010, citata).

La partecipazione del Consorzio ad entrambi i lotti di cui si compone la procedura in oggetto, non si traduce nella violazione del divieto di cui all’art. 37, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006 e della connessa prescrizione della lex specialis, attesa anche la non emersione di elementi atti ad affermare che l’offerta relativa ad un lotto sia in grado di interferire con le offerte riguardanti l’altro lotto e, dunque, a falsare il risultato della procedura sotto il profilo della concorrenza.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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