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( votes)Parere n. 126 del 19/07/2012
PREC 112/12/L
Non è discriminatoria la clausola della lex specialis che prevede distinte giornate per sopralluoghi e presa visione del progetto
La questione controversa oggetto del presente esame concerne la legittimità della lex specialis di gara predisposta per l’affidamento dei lavori in oggetto, nella parte in cui prevede che la presa visione dei documenti di gara e il sopralluogo avvengano in giornate distinte.
Non sussiste alcun tipo di preclusione in capo all’amministrazione appaltante, in ordine alla organizzazione del procedimento di gara. Trattasi, invero, di elementi rimessi all’ampio potere discrezionale dell’amministrazione, sicché ne è preclusa la sindacabilità ove questi corrispondano e siano coerenti, come nel caso di specie, a precise scelte organizzatorie.
D’altra parte, a condividere la tesi dell’istante si giungerebbe ad una inammissibile disapplicazione della lex specialis di gara (che, com’è noto, vincola non solo i concorrenti, ma la stessa amministrazione appaltante), mediante un’interpretazione del tutto soggettiva, contrastante, come accennato, con la sua formulazione letterale, e in palese violazione dei fondamentali principi della parità di trattamento dei concorrenti e dell’affidamento riposto nelle regole della gara; ciò senza contare, peraltro, che l’istante non ha giammai impugnato le clausole del bando di cui si discute sotto il profilo dell’eventuale violazione dei principi dell’art. 2 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sub specie della proporzionalità e della utilità delle prese visioni in argomento.