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( votes)1. In tema di ATI può definirsi maggioritaria l’impresa che, avendo un qualifica adeguata, assuma concretamente una quota superiore o comunque non inferiore a quella di ciascuna delle altre imprese mandanti, a prescindere dai valori assoluti di classifica di ognuna delle altre
1. Motivo di censura riguarda la circostanza secondo cui l’A.T.I. aggiudicataria non avrebbe posseduto i requisiti in misura maggioritaria, giacché le quote di partecipazione alla predetta A.T.I. erano paritarie (50%).
In proposito, fermo restando l’indiscusso principio, più volte ribadito, secondo cui i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento (tra le più recenti, C.d.S., sez. V, 14 dicembre 2011, n. 6538; 8 novembre 2011, n. 5892), dovendo sussistere, come requisito di ammissione alla gara, una perfetta coincidenza tra quota dei lavori (o, nel caso di forniture o servizi, parti del servizio o della fornitura) eseguita dal singolo operatore economico e quota di effettiva partecipazione al raggruppamento (C.d.S., sez. III, 11 maggio 2011, n. 2805), la Sezione ritiene di non doversi discostare da quanto statuito da C.d.S., sez. V, 11 dicembre 2007, n. 6363, ove è stato affermato che “Il disposto dell’art. 95 comma 2 d.P.R. n. 554 del 1999, secondo cui l’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria, deve essere riferito non all’entità del requisito minimo complessivo prescritto per la specifica gara di cui trattasi in relazione all’importo dei lavori da commettere, bensì alle quote effettive di partecipazione all’associazione, sicché può definirsi maggioritaria l’impresa che, avendo un qualifica adeguata, assuma concretamente una quota superiore o comunque non inferiore a quella di ciascuna delle altre imprese mandanti, a prescindere dai valori assoluti di classifica di ognuna delle altre; ciò perché, in caso diverso, si creerebbe un vincolo restrittivo al mercato, in contrasto con il principio della libertà di determinazione delle imprese in sede associativa, in quanto sarebbero privilegiate comunque le imprese di grande dimensione”.
In mancanza, quindi, di ulteriori e diversi elementi, non può sostenersi che nel caso di specie la partecipazione paritaria (50%) all’A.T.I. aggiudicataria delle imprese che la costituiscono, implichi ex se la mancanza del possesso in capo alla capogruppo mandataria dei requisiti di partecipazione maggioritaria previsti dalla legge.
2. L’errore nell’inserimento del curriculum in una busta diversa da quella indicata nella lex specialis di gara potrebbe costituire, piuttosto che un’illegittimità tale da viziare irrimediabilmente il procedimento concorsuale, una mera irregolarità, atteso che l’eventuale conoscenza del curriculum, non avrebbe potuto giammai condizionare la valutazione complessiva delle offerte da parte della commissione di gara
2. E’ privo di fondamento giuridico il motivo di gravame in ordine alla presunta violazione delle prescrizioni del bando di gara circa i documenti da inserire nelle buste (quattro) in cui era complessivamente articolata l’offerta da presentare; l’A.T.I. aggiudicataria avrebbe inserito il curriculum (elemento di valutazione dell’offerta tecnica) nella busta 1 (concernente la documentazione amministrativa), piuttosto che nella prevista busta 2 (relativa all’offerta tecnica), dando così luogo ad una macroscopica ed illegittima commistione tra documenti amministrativi ed elementi dell’offerta tecnica, di per sé idonea ad introdurre elementi perturbatori della corretta valutazione da parte della commissione di gara.
Al riguardo occorre osservare che l’eventuale errore nell’inserimento di atti e/o documenti in una busta diversa da quella indicata nella lex specialis di gara potrebbe costituire, piuttosto che un’illegittimità tale da viziare irrimediabilmente il procedimento concorsuale, una mera irregolarità, atteso che l’eventuale conoscenza del curriculum, non avrebbe potuto giammai condizionare la valutazione complessiva delle offerte da parte della commissione di gara, essendo pacifico che le buste contenenti l’offerta economica erano ancora chiuse e sigillate; la giurisprudenza richiamata dall’appellante a sostegno della propria tesi concerne invero proprio la diversa ipotesi in cui sia anche solo astrattamente possibile la conoscenza delle offerte economiche prima della conclusione della valutazione delle offerte tecniche (ciò violando macroscopicamente i principi di segretezza delle offerte, di trasparenza e di par condicio, nel caso di specie neppure astrattamente esposti a pericolo).