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( votes)E’ illegittima, in una gara per il servizio di mensa scolastica, la previsione di attribuzione di punteggio ai “Fondi di sponsorizzazione di progetti dell’amministrazione comunale nell’ambito dei servizi scolastici” inserita tra gli elementi di valutazione dell’offerta tecnica
Riguardo alla componente qualitativa dell’offerta tecnica, sia il Disciplinare di gara che il Capitolato d’Oneri prevedevano l’attribuzione di massimo 5 punti per “Fondi di sponsorizzazione di progetti dell’ Amministrazione Comunale nell’ambito dei servizi scolastici”.
Sulla scorta di tale elemento ponderale, quindi, la Commissione di gara attribuiva il punteggio massimo previsto (5/60 punti) alla proposta di “sponsorizzazione” più alta, riconoscendo un valore premiale alle imprese in grado di offrire l’importo economicamente più alto a titolo di “finanziamento” in favore del Comune.
Il criterio ponderale in parola, aldilà della qualificazione formale data dalla Stazione appaltante, veniva a costituire un elemento dell’offerta tecnica che rilevava sostanzialmente sotto il profilo economico.
Pertanto, il ricorso al criterio ponderale anzidetto determinava l’introduzione di un elemento sintomatico della “vantaggiosità” economica dell’offerta, nel contesto della fase di valutazione tecnico-progettuale delle proposte.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Sezione, infatti, lo stesso determina una violazione dei principi inderogabili di trasparenza e di imparzialità che devono presiedere le gare pubbliche, atteso che la conoscenza preventiva di elementi dell’offerta “consente di modulare il giudizio sull’offerta tecnica in modo non conforme alla parità di trattamento dei concorrenti e tale possibilità, ancorché remota ed eventuale, inficia la regolarità della procedura” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 8 settembre 2010 n. 6509; cfr. altresì, Cons. Stato, Sez. V, 25 maggio 2009 n. 3217).