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Al fine di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa eventualmente previsti dal bando, l’art. 48 del Codice prevede un termine perentorio di dieci giorni per la presentazione – da parte degli offerenti ammessi sorteggiati – della documentazione attestante il possesso dei suddetti requisiti.

L’ultimo orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 28.9.2012, n. 5138) ha chiarito che, se entro il termine utile la documentazione non è fornita, l’impresa inadempiente incorre in conseguenze necessitate, e cioè 1) nell’esclusione dalla gara, 2) nell’incameramento della cauzione provvisoria e 3) nella segnalazione all’Autorità per i conseguenti provvedimenti.

Nel caso in cui, successivamente (e quindi tardivamente), la documentazione sia invece comunque presentata, occorre verificare se questa comprovi o meno le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione. Infatti, se la prova è positivamente fornita le vicende di gara (esclusione ed incameramento) restano sfavorevolmente definite, ma la concorrente ritardataria non sarà assoggettata a sanzione, non avendo fornito alcuna falsa dichiarazione. Se invece la concorrente fornisce tardivamente una documentazione insufficiente, l’ordinamento reagisce anche sotto il profilo sanzionatorio, risultando tale ipotesi del tutto sovrapponibile a quella della mancata produzione dei documenti richiesti.

La violazione del termine comporta comunque il (legittimo) incameramento della cauzione; dall’altro che la presa in considerazione da parte della stazione appaltante della documentazione tardivamente prodotta non sana in alcun modo l’inadempimento posto in essere dalla partecipante. L’esame della documentazione tardiva risulta infatti esclusivamente finalizzato ad orientare il successivo segmento procedimentale, avente ad oggetto l’irrogazione da parte dell’Autorità dell’ulteriore sanzione, in caso di carenza sostanziale dei documenti (in tal senso: Cons. Stato, IV, 20 luglio 2007, n. 4098).

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Avv. Massimo Rizzi
Avvocato amministrativista, consulente in materia di appalti pubblici
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