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( votes)La norma programmatica dell’art. 90, comma 7 del Codice degli appalti è tesa a promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione; tale impegno si evincerebbe attraverso soltanto l’assunzione di un ruolo attivo nell’attività di progettazione, cui corrisponde la necessità di obblighi ed impegni puntuali, consente al giovane professionista di iniziare quella impostazione del curriculum professionale, che rappresenta l’obiettivo della disposizione di favore ( vedi ex multis C. G. A. n. 293/2011). In questo senso si è espresso da ultimo il Consiglio di Stato ritenendo conforme alla normativa vigente in materia la previsione di un Bando di gara, (previsione richiesta a pena di esclusione) con la quale la Stazione Appaltante ha disposto che, oltre al progettista esecutore, anche il professionista abilitato da meno di cinque anni è tenuto a presentare una dichiarazione da cui risulti sia l’impegno ad eseguire la progettazione nei tempi e modi stabiliti dal capitolato, sia l’inesistenza di specifiche situazioni ostative alla partecipazione alla gara.
Secondo il Consiglio di Stato, correttamente la commissione ha ritenuto viziata la dichiarazione congiunta, presentata dall’ATI ai sensi del punto 8. del bando, avendo constatato che la stessa, pur indicando tra i dichiaranti anche il professionista abilitato da meno di cinque anni, tuttavia non recava in calce la sottoscrizione del medesimo.
Infatti tale clausola risulta coerente con la ratio dell’ art 90, comma 7, (come si è già sopra accennato) e consente di verificare, da un lato, la effettiva partecipazione del giovane professionista al gruppo di lavoro indicato per la commessa e, dall’altro, l’idoneità del professionista medesimo a far parte del gruppo di soggetti aspirante contraente della P.A. (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 27.9.2012, n. 5112 in senso conforme a C. d. S. n 7267/2010).
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