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L’art. 84 del D.L.gs. n. 163 del 2006 prevede espressamente la composizione della commissione di gara in numero dispari, non  ammettendo discrezionalità alcuna in capo alla stazione appaltante; nessuno spiraglio si scorge nella Giurisprudenza, la quale laconicamente statuisce che “la commissione opera con la partecipazione di un numero pari di membri” (Consiglio di Stato, sez. V, 2 novembre 2009 n. 6713 e 22 ottobre 2007 n. 5502), “ciò al fine di assicurare la funzionalità del principio maggioritario per la formazione del quorum strutturale ai fini del calcolo della maggioranza assoluta dei componenti” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 6.4.2009 n. 2143; Sez. VI, 22.11.2007 n. 5502).

Nel caso di specie, dunque, la Commissione di gara sarebbe normativamente illegittima perché composta da soltanto quattro commissari con espressione del diritto di voto;  lo svolgimento delle funzioni di segretario di una commissione, affinchè possa comportare anche l’esercizio del potere di voto in seno alla stessa, deve essere espressamente previsto negli atti di gara, risultando da un atto formale di incarico.

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Avv. Massimo Rizzi
Avvocato amministrativista, consulente in materia di appalti pubblici
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