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L’art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 dispone che gli enti pubblici possano stipulare convenzioni con le cd. cooperative sociali di tipo B, finalizzate alla fornitura di determinati beni e servizi – diversi da quelli socio-sanitari ed educativi – in deroga alle procedure di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, purché detti affidamenti siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

L’oggetto e la durata della convenzione

Per ciò che concerne le modalità di affidamento della convenzione e le clausole sociali si vedano le “linee guida” dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici Determinazione n° 3 dell’01/08/2012.

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Avv. Massimo Rizzi
Avvocato amministrativista, consulente in materia di appalti pubblici
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