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( votes)L’inefficacia del contratto era originariamente prevista dall’art. 245-bis del D. Lgs. n. 163/2006. Attualmente, l’articolo in questione richiama l’applicazione della normativa codificata nel processo amministrativo; infatti l’articolo 121 del D. Lgs. n. 104/2010 contempla una serie di casi in cui il giudice annulla l’aggiudicazione definitiva dichiarando l’inefficacia del contratto, precisando in funzione delle deduzioni delle parti e della valutazione della gravità della condotta della stazione appaltante e della situazione di fatto, se la declaratoria di inefficacia è limitata alle prestazioni ancora da eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o opera in via retroattiva. Tuttavia il comma 5 del medesimo articolo stabilisce che l’inefficacia del contratto nei casi di affidamenti in economia fuori dai casi consentiti (prevista dal comma 1, lettera b), non trova applicazione quando la stazione appaltante abbia posto in essere una procedura tesa a rendere manifesta l’intenzione di concludere il contratto attraverso la 1) pubblicazione di un avviso volontario per la trasparenza preventiva secondo l’articolo 79-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nel quale, altresì, è riportato 2) l’”atto motivato” anteriore che ha dato origine all’avvio della procedura di affidamento in economia, purchè 3) il contratto non sia stato concluso prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso volontario di cui sopra.
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