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L’art. 29, comma 12, lett.a), del Codice stabilisce che, per i servizi assicurativi, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell’appalto  è rappresentato dal premio da pagare e da altre forme di remunerazione. Il valore posto a base di gara  comprende l’insieme delle entrate che affluiscono all’aggiudicatario per effetto dell’affidamento.

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Avv. Massimo Rizzi
Avvocato amministrativista, consulente in materia di appalti pubblici
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