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Parere n. 94 del 06/06/2012

PREC 64/12/L

Una pluralità di dichiarazioni, vergate in uno stesso foglio o più fogli ma inserite in una unica busta, possono essere corredate da una unica copia del documento perché l’unicità della busta consente di riferire la copia del documento ad ogni dichiarazione, sicchè per ognuna di esse sussistono i due elementi cui è riconnessa l’assunzione di responsabilità penale e, quindi, la garanzia della provenienza e della veridicità della dichiarazione stessa

Rivestire la carica di direttore tecnico oltre che nell’impresa aggiudicataria, in altra impresa non qualificata e non concorrente alla medesima procedura di gara, non vìola il principio di “unicità” del direttore tecnico che l’art. 87 del D.P.R. 207/2010 detta espressamente con riferimento alle imprese “qualificate”.

Circa l’ulteriore profilo di censura, relativo alla mancata allegazione ad alcune dichiarazioni sostitutive del documento di identità del sottoscrittore, giova premettere che l’allegazione della copia fotostatica del documento d’identità alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio o di certificazioni, costituisce un fondamentale onere del sottoscrittore, conferendo legale autenticità alla sua sottoscrizione, e comprova l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica; tuttavia questa prescrizione di carattere formale deve essere applicata verificando se nel contesto dei singoli casi lo scopo della normativa non sia comunque raggiunto, evitando interpretazioni che in concreto possano risultare di sproporzionato e perciò inutile rigore, venendo con ciò a ledere, per converso, l’altresì rilevante principio della massima partecipazione alle procedure competitive (In tal senso cfr. CdS, sezione VI, sent.22 ottobre 2010, n.7608).

Nel caso in esame, come osservato dalla stessa Stazione Appaltante, le dichiarazioni sostitutive del casellario giudiziale e dei carichi pendenti relative all’amministratore unico e direttore tecnico dell’impresa aggiudicataria, risultavano inserite in un’unica busta, quella relativa appunto alla documentazione, nella quale era comunque presente una copia del documento di riconoscimento dello stesso, in qualità di sottoscrittore delle plurime autodichiarazioni presentate.

Ne consegue che può trovare applicazione l’orientamento, del tutto condivisibile, della giurisprudenza amministrativa sul punto, (correttamente richiamata, peraltro, anche dalla Stazione Appaltante) secondo cui “Una pluralità di dichiarazioni, vergate in uno stesso foglio o più fogli ma inserite in una unica busta, possono essere corredate da una unica copia del documento perché l’unicità della busta consente di riferire la copia del documento ad ogni dichiarazione, sicchè per ognuna di esse sussistono i due elementi cui è riconnessa l’assunzione di responsabilità penale e, quindi, la garanzia della provenienza e della veridicità della dichiarazione stessa” (cfr. Tar Puglia Lecce, Sez. III, n. 2357 del 29 ottobre 2009).

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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