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Parere n. 86 del 30/05/2012

PREC 43/12/L

Non sussiste l’obbligo di qualificazione in caso di lavori da assumere di importo inferiore ad euro 150.000,00

Per poter affermare l’obbligatorietà dell’attestazione di qualificazione e ritenere legittimi eventuali provvedimenti di esclusione, occorre aver riguardo all’importo dei lavori e al soggetto esecutore di questi ultimi, nel senso che solo se i lavori oggetto di affidamento sono di importo superiore ai 150.000, l’attestazione in capo all’esecutore è condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei necessari requisiti di capacità tecnica e finanziaria. Ma se l’importo dei lavori è inferiore a 150.000 euro, l’esecutore di questi non deve necessariamente essere in possesso dell’attestazione SOA, potendo partecipare all’appalto in forza dell’art. 90 D.P.R. 207/2010 (art. 28 D.P.R. 34/2000).

Si richiama la Determinazione 18 luglio 2011, n. 15/2001 dell’Autorità nella parte in cui chiarisce che “qualora le lavorazioni scorporabili o subappaltabili siano di importo inferiore ai 150.000 euro, le imprese che assumono l’esecuzione di dette lavorazioni, nel caso in cui non siano in possesso di attestazione SOA, debbono possedere i requisiti di cui all’art. 28 del D.P.R. 34/2000 e, cioè, avere eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, un importo di lavori non inferiore all’importo del contratto da stipulare, avere sostenuto nel suddetto periodo un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti e dimostrare di avere la disponibilità di adeguata attrezzatura”. 

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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