Questo articolo è valutato
( votes)Il termine “sigillatura” sta ad indicare, secondo la comune nozione, una modalità di chiusura che garantisca l’integrità del contenuto e quindi, è indicativa di tutte le precauzioni che garantiscono la non manomissione della busta e che rendono evidente ogni tentativo di apertura
Il bando di gara richiedeva ai concorrenti di presentare le offerte “in plico chiuso sigillato”, precisando che “…con tale espressione (si intende) la necessità che sia apposto un timbro, impronta o firma sui lembi di chiusura del plico medesimo tale da confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto”.
Risulta agli atti che il plico usato dalla ricorrente, un’ordinaria busta bianca a sacchetto, era predisposto per l’ispezione postale, con la possibilità di essere aperto e chiuso senza danneggiamento o alterazione.
Ne consegue, come evidenziato in sentenza, che i timbri e le firme pure apposte sui lembi di chiusura non costituivano garanzia sufficiente ad assicurare l’autenticità del contenuto e ad escludere l’eventuale manomissione, proprio perché la busta usata era confezionata in modo tale da poter essere aperta senza danneggiamento che ne lasciasse traccia.
Il termine “sigillatura” sta ad indicare, secondo la comune nozione, una modalità di chiusura che garantisca l’integrità del contenuto e quindi, è indicativa di tutte le precauzioni che garantiscono la non manomissione della busta e che rendono evidente ogni tentativo di apertura.
In perfetta armonia con il significato etimologico del termine sigillare, l’offerta in oggetto, contenuta in plico solo apparentemente chiuso, non poteva non essere esclusa perché in contrasto con tutte le modalità in materia di offerte segrete, già fissate dall’art. 75 del R.D. n. 827 del 1927 e dal bando di gara.
Infatti, a nulla rileva la circostanza secondo cui un funzionario comunale avesse attestato di aver preso in consegna la busta al momento del ricevimento e di averla custodita in luogo sicuro, essendosi concretizzata la violazione della lex di gara, che è inequivoca nel porre a carico del partecipante l’onere della sigillatura.