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Parere n. 59 del 18/04/2012

PREC 9/12/F

Le stazioni appaltanti non possono inserire autoritativamente nei bandi di gara clausole che prevedano l’attribuzione di punteggio all’offerta che proponga termini di pagamento per un termine superiore a 30 giorni

La questione controversa oggetto del presente esame concerne la possibilità, per le stazioni appaltanti, di individuare unilateralmente termini di pagamento superiori a quelli previsti dal D. Lgs. n. 231 del 2002, anche attraverso l’inclusione della deroga ai termini di legge tra gli elementi di valutazione delle offerte tecnico-economiche.

Al riguardo si richiamano la determinazione n. 4 del 7 luglio 2010 – “Disciplina dei pagamenti nei contratti pubblici di forniture e servizi”, pubblicata nella G.U. del 28 luglio 2010 n. 174 e il parere 9 febbraio 2011, n. 28 con cui l’Autorità si è già espressa al riguardo. Le stazioni appaltanti non possono inserire autoritativamente nei bandi di gara clausole che prevedano il pagamento entro un termine superiore a quello fissato dall’art. 4 del D. Lgs. n. 231 del 2002 ovvero una misura degli interessi di mora difforme da quella ex art. 5 del decreto, cui può soltanto derogarsi a seguito di libera negoziazione tra le parti interessate, né la partecipazione ad una procedura di gara può mai valere come accettazione tacita di condizioni di pagamento più sfavorevoli di quelle predeterminate ex lege (cfr. in giurisprudenza: Cons. Stato, sez. V, 1 aprile 2010 n. 1885; Id., sez. IV, 2 febbraio 2010 n. 469; Id., sez. V, 28 settembre 2007 n. 4996);

Da ciò consegue non soltanto l’illegittimità di un’eventuale esclusione dalla procedura di gara in ragione della mancata accettazione (espressa o meno) della clausola contrattuale iniqua, ma anche l’illegittimità dell’attribuzione di un sub-punteggio, nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per termini di pagamento differiti rispetto alla disciplina legale.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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