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( votes)Il divieto di commistione fra i criteri soggettivi di qualificazione e quelli oggettivi afferenti alla valutazione dell’offerta è temperato quando investe gli aspetti organizzativi che incidono sulle modalità esecutive del servizio specifico e, quindi, quale parametro afferente alle caratteristiche oggettive dell’offerta
Alla stregua di una consolidata giurisprudenza (comunitaria e nazionale), costituisce principio generale regolatore delle gare pubbliche quello che vieta la commistione fra i criteri soggettivi di qualificazione e quelli oggettivi afferenti alla valutazione dell’offerta.
Tale principio trova il suo sostanziale supporto logico nella necessità di tener separati i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara da quelli che attengono all’offerta e, quindi, all’aggiudicazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 ottobre 2008, n. 4971).
Come è stato autorevolmente osservato, tuttavia, non sempre è agevole tenere separati i due criteri considerati (quello oggettivo di valutazione dell’offerta e quello soggettivo relativo alla capacità tecnica e professionale del concorrente), poiché i profili di organizzazione soggettiva possono anche essere idonei a riflettersi sull’affidabilità e sull’efficienza dell’offerta e, quindi, della prestazione.
Ne deriva che quando gli aspetti organizzativi non sono apprezzati in modo autonomo, avulso dal contesto dell’offerta, ma quale elemento idoneo ad incidere sulle modalità esecutive del servizio specifico e, quindi, quale parametro afferente alle caratteristiche oggettive dell’offerta, il principio non risulta violato (Cons. Stato, Sez., VI, 15 dicembre 2010, n. 8933).
L’utilizzo, ai fini della valutazione dell’offerta, di siffatto criterio (previsto dall’art. 42, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 163/2006 come requisito di capacità tecnica del concorrente) non risponde in concreto alle specificità della procedura per cui è causa, poiché il criterio stesso non ha diretto riferimento con le concrete modalità di svolgimento della prestazione richiesta, né offre un parametro afferente alle caratteristiche oggettive dell’offerta stessa, nella misura in cui i “servizi analoghi” non sono stati dalla legge di gara previsti né “considerati in relazione alla loro rilevanza nel servizio offerto, bensì quale caratteristica peculiare e soggettiva dell’impresa offerente” (così, condivisibilmente, le deduzioni di parte privata appellata).
Tale elemento di valutazione dell’offerta non si rivela insomma in grado di connotare la effettiva qualità dell’offerta medesima (e dunque del servizio da svolgere), privo com’è di specificazioni, che consentano di concretamente ricondurre i servizi analoghi esplicati (per tipologia ed ampiezza delle strutture da sorvegliare, per flusso di utenti, per concentrazione di addetti, ecc.) a quello oggetto di gara e che dunque forniscano validi indici dei livelli qualitativi, che l’impresa concorrente può assicurare nello svolgimento della specifica prestazione oggetto dell’appalto.