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Il decreto legislativo 239/96, ha modificato il regime fiscale dei frutti delle obbligazioni e altri titoli simili, pubblici e privati, stabilendo che non sono soggetti ad imposizione gli interessi, ed altri frutti delle obbligazioni, percepiti da soggetti che risiedono in Paesi che hanno accosentito ad attuare un programma di contrasto al riciclaggio attraverso un adeguato sistema di scambio di informazioni.

Scopo della cosiddetta “white list” è creare un elenco in cui rientrano una serie di Paesi affidabili che hanno deciso di contrastare e prevenire il fenomeno dell’antiriciclaggio.

La white list comprende gli Stati che aderiscono, sulla base di convenzioni, ad attuare uno scambio di informazioni. La normativa in questione si pone l’obiettivo di contrastare, soprattutto, quei comportamenti finalizzati a trasferire i redditi in Paesi esteri con il preciso scopo di evitare il pagamento delle imposte.

Alle imprese che rientrano in questo elenco non sarà più richiesta l’informativa antimafia, in quanto, già appurata l’assenza di rischi di infiltrazione mafiosa.

Un emendamento al disegno di legge anti-corruzione ha previsto l’istituzione, presso le prefetture, delle cosiddette “white list”. A questi organismi territoriali spetta l’arduo compito di verificare periodicamente il persistere dell’assenza dei rischi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata e, in caso contrario, provvedere alla cancellazione dell’impresa dall’elenco. Anche le imprese iscritte nell’elenco hanno l’obbligo di comunicare alle prefetture eventuali variazioni delle informazioni in grado di incidere sull’assetto e l’organizzazione sociale, entro 30 giorni dalla data di modifica. Anche in questo caso, la mancata ottemperanza al suddetto obbligo, comporterà la cancellazione dall’iscrizione.

Oggetto di approfondimento saranno le tipologie di attività maggiormente soggette al rischio di infiltrazione della criminalità organizzata, e conseguentemente oggetto di maggiore controllo da parte delle Prefetture. Ad oggi queste attività riguardano soprattutto i servizi e le forniture relativi al settore degli inerti e delle cave e ai materiali edili.

Attualmente, esiste anche una programmazione della white list relativa ai Paesi extracomunitari, che seguono obblighi e misure equivalenti a quelli italiani. Le valutazioni vengono svolte da appositi enti tra cui il Fondo monetario internazionale, attraverso apposite visite presso i singoli Stati. Tali valutazioni, in caso di riscontrata inidoneità, comportanto una sanzione meramente “morale” ripercuotendosi negativamente sull’immagine internazionale degli Stati stessi. Di fronte agli enti creditizi e finanziari insediati nei Paesi esclusi dalla white list, presupponendo che trattasi di paesi non rispettosi delle stesse misure antiriciclaggio, viene adottata una politica cautelativa che riduce all’essenziale i vari contatti/operazioni.

I Paesi membri della Unione Europea e quelli dell’Area economica europea (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), beneficiano del ricoscimento automatico di equivalenza, pertanto, nei loro confronti non saranno necessari ulteriori tipologie di controlli.

In pratica, la normativa antiriciclagggio in Italia, quando si entra in contatto con intermediari situati in un Paese escluso, impone la verifica della clientela attraverso la richiesta di diversi elementi tra cui, soprattutto, i dati identificativi del titolare effettivo, scopo e natura dell’operazione o del rapporto instaurato. Invece, non è necessario effettuare tali controlli per gli intermediari situati negli Stati inclusi nella white list: è sufficiente accertarsi che si tratti di un intermediario situato in un Paese rientrante nella lista. Nel caso in cui invece, non fosse possibile reperire le informazioni necessarie o queste non dovessero risultare sufficienti ad appurare l’appartenenza dello stato in questione ai soggetti rientranti nella lista, l’adeguata verifica resta obbligatoria. Così come rimane obbligatoria la verifica posta in essere dalle succursali italiane di intermediari esteri, le quali ultime, qualora riscontrino delle anomalie di condotta rispetto alla legislazione dello Stato di appartenenza, saranno tenute a darne notizia alle relative Unità di informazione.

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Avv. Mariarosaria di Canio
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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