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( votes)Parere n. 21 del 23/02/2012
PREC 238/11/L
La rettifica del contenuto del bando di gara deve essere portata a conoscenza delle imprese partecipanti nelle medesime forme attraverso le quali è stata data pubblicità al bando
La stazione appaltante è senz’altro titolare del potere di modificare in autotutela il bando di gara, quando si avveda che una o più clausole riguardanti i requisiti tecnico-economici di qualificazione siano viziate ovvero inopportune (cfr. in questo senso, Cons. Stato, sez. V, 13 ottobre 2005 n. 5668). E’ altrettanto pacifico che la rettifica del contenuto del bando di gara è priva di efficacia nei confronti delle imprese partecipanti, ove non sia portata a conoscenza delle stesse nelle medesime forme attraverso le quali è stata data pubblicità al bando: quest’ultimo, infatti, pur non avendo la natura giuridica di offerta o promessa al pubblico, genera comunque in capo ai concorrenti un livello di affidamento, circa il rispetto da parte dell’Amministrazione della lex specialis della procedura, non inferiore a quello generato dai predetti atti negoziali (tra molte: Cons. Stato, sez. VI, 11 maggio 2007 n. 2306; Id., sez. V, 27 settembre 2004 n. 6291).