Questo articolo è valutato
( votes)E’ legittima la clausola del bando che esclude l’equivalenza tra la categoria OG11 e le categorie OS3, OS28 e OS30
Seppure vi sono alcune pronunce secondo cui la qualificazione nella categoria OG 11 assorbe quella di cui alle categorie speciali 0S3, 0S28 e 0S30, è stato in ogni caso riconosciuto alle stazioni appaltanti il potere di chiedere il possesso di una determinata categoria specialistica senza ammettere equivalenti (C.d.S., sez. III, 7 marzo 2011, n. 1422, secondo cui in particolare, “… la specifica richiesta della categoria speciale può costituire una sottolineatura dell’importanza di quelle lavorazioni nella logica complessiva dell’appalto e tiene conto anche della circostanza che per ottenere la qualificazione in OG11 non era necessario aver eseguito opere corrispondenti in tutte le categorie dei lavori inclusi nella qualifica). Si è quindi affermato che la qualificazione nella categoria OG11 non ricomprende ed assorbe necessariamente anche le qualificazioni singolarmente previste nelle suindicate categorie specialistiche e che il bando di gara può legittimamente richiedere la qualificazione in una delle predette categorie specialistiche e che, in tal caso, il difetto della qualificazione in tali categorie, per effetto di quanto previsto dal bando, non può essere sanato con il possesso della qualificazione nella sola categoria OG11”.
Pertanto, si esclude qualsiasi dubbio sulla legittimità della clausola del bando che ha escluso la equivalenza tra OG11 e 0S3, 0S28 e 0S30.