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( votes)L’esigenza di certezza in una materia così nebulosa quale la Regolarità Contributiva e le modalità di rilascio del relativo documento e, ancor più, l’individuazione dei soggetti qualificati e legittimati a tale rilascio, ha obbligato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ad intervenire per dissipare i numerosi dubbi esistenti in capo alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti destinatari di tali certificazioni.
Con la Circolare n. 37 del 2 maggio 2012, la Direzione generale per l’Attività Ispettiva del ridetto Ministero ha avuto modo di ribadire quali devono essere i requisiti abilitanti per le Casse edili ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
In primis, perché un organismo possa ritenersi legittimato allo svolgimento dell’attività certificativa, deve rientrare nella definizione di “Ente bilaterale”[1].
Per una definizione di “Ente bilaterale”, il riferimento normativo d’obbligo è alla riforma Biagi[2] che qualifica gli Enti bilaterali, quali “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso:
- la promozione di una occupazione regolare e di qualità;
- l’intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda;
- la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati;
- la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito;
- la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva;
- lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro;
- ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento”.
Inoltre, il Decreto 24 ottobre 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva, attuativo della disposizione di cui all’art. 1, comma 1176, della Legge n. 296/2006, ha avuto modo di chiarire che “per i datori di lavoro dell’edilizia il DURC ovvero ogni altra certificazione di regolarità contributiva emessa ai fini di cui al presente decreto sono rilasciati oltre che dagli Istituti di cui al comma 1[3], nei casi previsti dalla legge e previa convenzione con i medesimi Istituti, dalle Casse edili costituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
E’ stato in sostanza ribadito che il requisito della maggiore rappresentatività comparata deve essere posseduto da ciascuna organizzazione, sia datoriale che sindacale, concorrente alla costituzione della Cassa edile.
La circolare ha poi individuato nel c.d. principio di reciprocità, un altro requisito ritenuto essenziale affinché le Casse edili possano rilasciare la certificazione di regolarità contributiva.
Le Casse edili abilitate, precisa il Ministero, sono quelle che osservano il cosiddetto principio di reciprocità in base al quale al fine di armonizzare le dichiarazioni di regolarità contributiva rilasciate dalle diverse Casse edili operanti sul territorio nazionale, operano sulla base di un reciproco riconoscimento dei versamenti effettuati presso ciascuna di esse.
Diversamente non poteva essere, atteso che il legislatore aveva sancito tale principio già nella Legge 18 novembre 1998, n. 415[4], dove nell’apportare modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici, aveva sancito che le casse edili che non applicano la reciprocità con altre casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva[5].
Il Legislatore del 2006 recepiva appieno tale previsione normativa, tant’è che nel Codice dei Contratti Pubblici[6], all’articolo 252, comma 5, è dato leggere che “le casse edili che non applicano la reciprocità con altre casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva”.
Altro elemento che emerge dalla circolare è il rafforzamento della funzione della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse edili (CNCE), ente nazionale cui sono demandati i compiti di indirizzo, controllo e coordinamento delle Casse Edili, che diviene organismo essenziale per garantire la reciprocità tra le Casse edili, in quanto attraverso il collegamento al circuito nazionale, viene assicurata una vera operazione di trasparenza e regolarità con l’obiettivo dichiarato della lotta al lavoro irregolare, della tutela dei lavoratori, della trasparenza del mercato del lavoro, della parità concorrenziale tra le imprese. Ne consegue che il possesso dei richiamati requisiti “è elemento di carattere costitutivo ai fini della possibilità per le Casse di svolgere gli adempimenti certificativi” connessi al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
La circolare Ministeriale conclude affermando in maniera perentoria e definitiva che gli organismi che non sono in possesso di tali requisiti, in quanto operanti al solo livello territoriale locale e non costituiti da contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e, pertanto, non in possesso del requisito della reciprocità, assicurato, come abbiamo visto, dal collegamento con la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse edili (CNCE), non possono assolutamente rilasciare il Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Una eventuale attestazione di regolarità contributiva rilasciata da uno di tali organismi, pertanto, è priva di efficacia a qualsiasi effetto di legge e deve considerarsi “tamquam non esset”.
Le casse edili che operano al solo livello territoriale
locale e non applicano la reciprocità con altre casse edili regolarmente
costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità
contributiva.
[1] L’articolo 6, comma 2, del D.M. 24 ottobre 2007 individua tra gli altri soggetti che emettono il DURC: le Casse edili e gli Enti bilaterali.
[2] Articolo 2, lettera h, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276: “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2003 – Supplemento Ordinario n. 159.
[3] Articolo 2, comma 1, D.M. 24 ottobre 2007: “Il DURC e’ rilasciato dall’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, previa apposita convenzione con i predetti Enti, dagli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria”.
[4] Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 1998 – Suppl. Ord..
[5] Articolo 9 “Ulteriori modifiche alla legge n. 109”, comma 77, Legge 18 novembre 1998, n. 415.
[6] Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006)