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( votes)La Commissione di gara deve essere composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto
Nella procedura in contestazione, che ha ad oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione degli ascensori e che deve essere aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione giudicatrice nominata risulta formata da tre componenti, due dei quali un architetto ed un medico chirurgo.
Tale composizione vìola l’art. 84 co. 2 del Codice dei contratti, sul rilievo che la Commissione giudicatrice non è formata da “esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”.
La regola di cui all’art. 84 co. 2 è il portato dei principi di rango costituzionale dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa; pertanto, appare evidente che se è già di per sé discutibile l’assoluta mancanza di ingegneri all’interno di una Commissione cui è demandato il fondamentale compito di valutare motivatamente la qualità delle offerte tecniche relative ad impianti ascensori, è ancora più vistosa, in un simile contesto e nel caso di specie, l’incompetenza del medico chirurgo a svolgere un’attività di valutazione che, con ogni ragionevole probabilità, esula dalle sue competenze ed esperienze.