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( votes)L’art.1, comma 67, legge n. 266/2005 ha stabilito “l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici è condizione di ammissibilità dell’offerta”. Costituisce quindi causa di esclusione (o di non ammissione) solo l’omesso versamento del contributo. La predetta norma infatti non dispone, a pena di esclusione, alcun onere formale o procedurale circa i tempi e le modalità di prova dell’avvenuto pagamento, né un simile onere si rinviene nella deliberazione dell’Autorità del 3 novembre 2010, che all’art.5 prevede l’esclusione solo in caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento.
Tanto premesso si può tranquillamente affermare che il versamento effettuato secondo modalità diverse da quelle impartite dall’Autorità rappresenta una mera irregolarità formale della procedura. Al riguardo l’Autorità, pur confermando l’essenzialità del pagamento del contributo di cui trattasi da parte del concorrente ai fini dell’ammissione alla gara, ha ritenuto che un inadempimento meramente formale non può essere sanzionato dalla Stazione Appaltante con l’esclusione dalla gara. L’esclusione dalla gara rappresenta un atto dovuto ogni qual volta si presenti un inadempimento di tipo sostanziale, consistente nel mancato pagamento delle contribuzioni dovute all’Autorità, e non un inadempimento di tipo formale (Cfr. ex multis Parere AVCP n. 8 del 08/02/2012)