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( votes)In ordine all’interpretazione dei concetti di “servizio analogo” e “fornitura analoga”
La giurisprudenza ha precisato che il concetto di “servizio analogo”, e parimenti quello di “fornitura analoga”, deve essere inteso non come identità ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste (v. TAR Lombardia, Bs, Sez. II, 8.1.11, n. 23 e TAR Piemonte, Sez. II 16.1.08, n. 40), tenendo conto che l’interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato ma, al contrario, l’apertura del mercato attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità, ma è altrettanto vero che quando la legge di gara, come nel caso di specie, definisce con attenzione e offre parametri percentuali sulle tipologie di servizi richiesti, il concorrente deve attenersi alla specifica indicazione e conformarsi ad essa nell’identificare le richieste prestazioni “analoghe”.