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Le modalità previste dalla lex specialis (ceralacca, nastro antistrappo o strumenti equivalenti) individuano una garanzia di sigillazione tale da non poter essere manomessa, a pena di alterare l’originalità della chiusura e i simboli sopra apposti dal presentatore

La sigillazione, prevista con varie modalità dalla “lex specialis” ha la sua ragione sia nel dimostrare la provenienza della busta e sia nell’evitare che la stessa possa essere manomessa, potendo procedersi ad estrarre il contenuto della stessa e modificarlo in un secondo momento e, proprio per ciò, il bando ha previsto una serie di modalità alternative tra loro (ceralacca, nastro antistrappo o strumenti equivalenti), tutte capaci di garantire la finalità sopra indicata.

Nel caso di specie, la presenza di una busta già presigillata dal fornitore, non poteva essere chiusa in altro modo e la sovrapposizione di un timbro e di una sigla da parte del presentatore garantisce, da un lato, la provenienza della busta medesima da parte dell’impresa partecipante, e, dall’altro, individua una garanzia di sigillazione tale da non poter essere manomessa, a pena di alterare l’originalità della chiusura e i simboli sopra apposti dal presentatore.

Pertanto, le modalità di sigillazione rispondono alle indicazioni del bando di gara e vanno ritenute coerenti con esse, in quanto strumenti equivalenti (ammessi dalla disciplina di gara).

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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