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Per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 28 del Codice, qualora non sia possibile o conveniente procedere alla verifica di conformità, il certificato di verifica di conformità (nei servizi) o l’atto di collaudo (nelle forniture) può essere sostituito da una attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal direttore dell’esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento. L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell’esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di regolare esecuzione (art. 325 del DPR n. 207/2010)

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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