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( votes)Il Codice prevede all’art. 53, comma 2, l’appalto di sola esecuzione e quello di progettazione ed esecuzione (o appalto integrato), che a sua volta si divide in due sottocategorie: quella di cui alla lettera b) e quella della lettera c).
Nell’appalto integrato di cui all’art. 53, c. 2 , lett. b) l’oggetto consiste nella progettazione esecutiva e nella realizzazione dell’opera. Esiste cioè un progetto definitivo dell’appaltante che viene posto a base di gara.
Nell’ipotesi invece prevista dall’art. 53, c.2, lett. c), l’oggetto consiste nella progettazione esecutiva e nella realizzazione dell’opera, ma non esiste il progetto definivo dell’appaltante, che dovrà quindi essere predisposto dall’appaltatore e presentato congiuntamente all’offerta economica.
Ai sensi dell’art. 81 comma 2 la scelta tra il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e quello del massimo ribasso è assolutamente discrezionale e dipende dalle caratteristiche dell’oggetto del contratto.
Nell’ipotesi di cui all’art. 53, c.2, lett. b) la Stazione Appaltante potrà discrezionalmente scegliere tra il criterio del prezzo più basso e quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Nell’ipotesi di cui all’art. 53, c. 2, lett. c) invece, quando cioè oggetto dell’appalto è la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell’amministrazione aggiudicatrice previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, il criterio di aggiudicazione sarà esclusivamente quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
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