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La nomina di una commissione di gara è disciplinata dall’art. 84 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (Codice dei Contratti) e si estende a tutte le procedure aventi ad oggetto l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Questa tematica è sempre più di frequente oggetto di pronunce giurisprudenziali in quanto numerosi sono i ricorsi aventi ad oggetto presunte violazioni relative la nomina dei commissari di gara, ipotesi di incompatibilità, nonché le competenze che i commissari devono avere per la valutazione delle offerte tecniche.

Una recente sentenza del Tar Campania – Napoli, sez. I, 30 gennaio 2012 n. 455, è intervenuta nel caso de quo e, in particolare, sulla possibilità o meno che le operazioni di valutazione dell’offerta tecnica possano essere effettuate da una commissione in composizione diversa rispetto a quella di gara.

Nella fattispecie in oggetto, il disciplinare di gara prevedeva la nomina di un seggio di gara e di una commissione tecnica, demandando al primo l’espletamento della fase preparatoria ed amministrativa e, alla seconda, la sola valutazione tecnica.

Sul punto, il Tar ha osservato che, nessuna norma prevede che la commissione tecnica debba essere necessariamente unica, per consentire l’espletamento di tutte le operazioni connesse alla valutazione delle offerte.

Invero, nulla osta a che l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica e, la successiva attribuzione dei punteggi, sui cui non vi è alcun margine di discrezionalità, possa essere svolto dal seggio di gara.

Infatti, “l’attività del seggio di gara ben può essere ripartita tra commissione tecnica e commissione “amministrativa”, preponendo quest’ultima all’apertura delle offerte economiche e all’attribuzione del relativo punteggio, compiendo le necessarie operazioni matematiche, le quali escludono qualsiasi discrezionalità (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II, 10 febbraio 2011, n. 244)”.

Tale meccanismo consente non solo di garantire la trasparenza di tutte le fasi, il cui svolgimento avviene in seduta pubblica ma, anche, di soddisfare l’esigenza di affiancare, “ai soggetti competenti nelle materie giuridico – contabili, persone esperte e qualificate negli specifici settori cui afferisce il tipo di fornitura o servizio che l’amministrazione intende acquisire, le quali siano in grado di esprimere con professionalità e cognizione di causa giudizi pertinenti ed approfonditi”.

Ciò risulta, altresì, conforme ai principi cui deve essere improntata l’attività amministrativa.

Il Tar è poi intervenuto anche in merito ad un ulteriore aspetto, sempre inerente la commissione di gara, ovvero, in ordine alla presunta incompatibilità di uno dei componenti, in quanto responsabile di un settore diverso da quello oggetto della gara.

In proposito, il Collegio ha avuto modo di chiarire che, le cause di incompatibilità hanno come fine quello di garantire l’imparzialità dei commissari di gara, al fine di assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione.

Ed infatti, in base a quanto disposto dall’art. 84, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., “i commissari di gara, diversi dal presidente, non devono aver svolto né possono svolgere alcun’ altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”.

Sul punto, però, il Tar rileva che tale norma non implica che l’incompatibilità operi nei confronti di qualsiasi funzionario dipendente della stazione appaltante che svolge incarichi amministrativi o tecnici che non sono relativi allo specifico appalto, in quanto la disposizione di cui all’art. 84 ha il fine di impedire la partecipazione, in qualità di componenti della Commissione di gara, di tutti quei soggetti che, al là della propria preparazione tecnica, abbiano assunto o comunque svolto compiti di progettazione, di esecuzione o di direzione relativamente ai lavori oggetto della procedura di gara (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, sent. n. 1172/2011).

La decisione del T.A.R. Campania è pienamente conforme al prevalente orientamento giurisprudenziale.

Ed infatti, si segnala una decisione del Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 4450/2011 che, in merito ad una fattispecie analoga, aveva ravvisato una ipotesi di incompatibilità di un commissario in quanto lo stesso aveva partecipato, contrariamente a quanto verificatosi nella precedente fattispecie, alla preparazione degli atti di gara, alla perizia del valore degli impianti e all’analisi economico – patrimoniale del servizio oggetto della gara.

A tal proposito si osserva, infine, che la prevalente giurisprudenza ritiene che una situazione di incompatibilità vizi irrimediabilmente l’intero procedimento di aggiudicazione e ne comporti l’annullamento.

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Dott.ssa Clara Gravina di Ramacca
Specializzata in materia di appalti pubblici
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