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( votes)Parere n. 222 del 21/12/2011
PREC 78/11/S
E’ legittima l’esclusione dalla gara se la busta contenente la documentazione amministrativa lascia intravedere il nominativo del partecipante
E’ stata portata all’attenzione dell’Autorità la questione relativa alla legittimità dell’esclusione dalla gara per violazione dell’anonimato ovvero in ragione della circostanza che la busta contenente la documentazione amministrativa lasciava intravedere il nominativo del partecipante.
E’ noto come in materia sia pienamente legittima la clausola che impone l’anonimato della documentazione, dal momento che, come detto, lo stesso Codice dei Contratti la fa espressamente propria all’art. 107, in recepimento dell’art. 74, della direttiva UE 2004/18 (cfr. in termini ad es. TAR Lombardia Brescia, sez. II, 28 ottobre 2009, n. 1780).
Sul punto, la congruità della determinazione trova altresì conferma nel principio successivamente introdotto all’art. 46 comma 1 bis, del medesimo Codice dei contratti a tenore del quale “La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle”.