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( votes)Parere n. 225 del 21/12/2011
PREC 139/11/L
In tema di presentazione delle giustificazioni dell’offerta, il ritardo di un giorno rispetto ad un termine erroneamente indicato non può giustificare l’esclusione dalla gara
A seguito del provvedimento di aggiudicazione provvisoria, la stazione appaltante, richiedeva alla ditta in questione la presentazione scritta delle giustificazioni, in conformità all’allegato “linee guida per la redazione delle giustificazioni”; tali giustificazioni avrebbero dovuto essere presentate, secondo il fax inviato all’impresa prima classificata, entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso ovvero entro le ore 12,00 di venerdì 4 maggio 2011, in busta chiusa e controfirmata.
Orbene, essendo il 4 maggio un mercoledì, e non un venerdì, un impiegato della stazione appaltante chiariva alla ditta l’errore commesso, specificando che il termine per la presentazione delle giustificazioni restava comunque il 4 maggio.
Tuttavia, la busta contenente la documentazione della ditta, con su scritto “da consegnare entro le ore 12,00 del 4/5/2011”, perveniva al protocollo della stazione appaltante in data 5 maggio 2011, procedendo, quindi, all’esclusione della ditta dalla gara. Per l’Autorità, per un verso, l’espressa comminatoria di esclusione di un partecipante ad una gara pubblica stabilita nella “lex specialis” ha valore di autovincolo per l’amministrazione procedente; per altro verso, in presenza di regole formulate in modo obiettivamente ambiguo dalla stazione appaltante, l’Amministrazione non può legittimamente escludere dalla competizione l’impresa che sia incorsa in errore, ostandovi la tutela del principio del favor admissionis e dell’interesse pubblico a reperire la migliore offerta.