Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

E’ illegittima la fissazione dei sottocriteri di valutazione in corso di gara

La fissazione, nel corso delle operazioni di gara di eventuali sottocriteri di valutazione, è illegittima in ragione della formulazione dell’art. 83, comma 4, del codice dei contratti pubblici, come introdotta dall’art. 1 del D. lgs. n. 152/2008 e dei vincoli discendenti dal diritto comunitario, che impediscono che la commissione giudicatrice, dopo la presentazione delle offerte di gara, possa immettere elementi di specificazione dei criteri generali stabiliti dalla lex specialis ai fini della valutazione delle offerte attraverso la previsione di sottovoci integrative rispetto alle predefinite categorie principali, atteso che i sottocriteri devono essere determinati dalla stessa disciplina di gara eliminando ogni margine di discrezionalità in capo alla commissione giudicatrice.

“… gli offerenti devono essere posti su un piano di parità durante l’intera procedura, il che comporta che i criteri e le condizioni che si applicano a ciascuna gara debbano costituire oggetto di un’adeguata pubblicità da parte delle amministrazioni aggiudicatici” (cfr. Cons. Stato, V, 1 gennaio 2010 n.7256; V, 14 maggio 2010 n.2959; Sez. III, 22.3.2011 n.1749).

Si aggiunga che il D.lg.vo n. 152/2008 (terzo decreto correttivo del codice dei contratti pubblici), in adesione al parere espresso dalla Adunanza Consultiva del Consiglio di Stato del 14 luglio 2008, ha espunto, dall’art. 83 comma 4 del codice, l’inciso secondo cui “.. la commissione giudicatrice prima della apertura delle buste contenenti le offerte fissa in generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e sub-criterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando”.

Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.