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Sulla necessità che le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti morali e professionali siano rese anche dai procuratori speciali, la giurisprudenza non è affatto univoca. Infatti, secondo un orientamento giurisprudenziale anche abbastanza recente (Cfr. ex multis Cons. Stato, V, 25 gennaio 2011, n. 513) gli obblighi di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) sono riferibili ai soli amministratori della società muniti di poteri di rappresentanza e ai direttori tecnici, ma non anche ai procuratori speciali, con la conseguenza che tali obblighi non incombano anche su procuratori speciali. Tuttavia, la sezione VI del Consiglio di Stato, con sentenza n. 178 del 18/1/2012 si è dissociata da tale orientamento preferendo una diversa opzione interpretativa secondo cui “l’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, nella parte in cui elenca le dichiarazioni di sussistenza dei requisiti morali e professionali richiesti ai fini della partecipazione alle procedure di gara, assume come destinatari tutti coloro che, in quanto titolari della rappresentanza dell’impresa, siano in grado di trasmettere, con il proprio comportamento, la riprovazione dell’ordinamento nei riguardi della loro personale condotta, al soggetto rappresentato. Pertanto, deve ritenersi sussistente l’obbligo di dichiarazione non soltanto da parte di chi rivesta formalmente la carica di amministratore, ma anche da parte di colui che, in qualità di procuratore ad negotia, abbia ottenuto il conferimento di poteri consistenti nella rappresentanza dell’impresa e nel compimento di atti decisionali”. 

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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