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Qualora dovesse mancare una specifica previsione nella lex specialis in tal senso, gli offerenti sarebbero comunque tenuti ad indicare separatamente i costi propri della sicurezza, escludendo chiaramente, altresì, la possibilità che tali dati possano essere integrati in fase successiva a quella di presentazione delle offerte.  Dall’introduzione dell’art. 86 comma 3-bis e 87 comma 4, dottrina e giurisprudenza  hanno riconosciuto efficacia cogente ed inderogabile alla disciplina degli oneri in materia di sicurezza.

Pur tuttavia, il mutamento giurisprudenziale da ultimo intervenuto (Cfr. TAR Veneto sez.I 22/11/2011), ha applicato il principio del favor partecipationis, laddove la modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante, non prevedendo spazio alcuno per l’inserimento dei dati relativi agli oneri di sicurezza, aveva indotto in errore l’operatore economico, riconoscendo, di fatto, nella modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante la causa del mancato inserimento del dato determinante ai fini della partecipazione, autorizzando l’Amministrazione di provvedere a ripristinare le posizioni raggiunte dai partecipanti all’esito della gara.

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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