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Ai sensi dell’art. 38 comma 2 “il concorrente nel rendere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti morali, indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione”. Non spetta all’operatore economico valutare se il pregiudizio penale riportato o il reato ascrittogli sia o meno grave spettando invece alla stazione appaltante deliberare in ordine alla incidenza del precedente riportato sulla moralità professionale e sulla gravità del medesimo. Ne consegue che, in ipotesi di omessa dichiarazione di condanne riportate (anche quelle “a pena patteggiata”) è legittimo il provvedimento d’esclusione non dovendosi configurare in capo alla stazione appaltante l’ulteriore obbligo di vagliare la gravità del precedente penale di cui è stata omessa la dichiarazione e conseguendo la statuizione espulsiva dalla omissione della prescritta dichiarazione (Cfr. Consiglio di Stato sez. IV 22/11/2011 n. 6153).

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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