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Sui principi di unicità dell’offerta e di tutela della “par condicio” tra i concorrenti

Secondo autorevole giurisprudenza, dal quale questo Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, in materia di appalti pubblici il principio della unicità dell’offerta, che impone ai partecipanti alle gare di presentare un’unica proposta tecnica ed economica quale contenuto della propria offerta, risponde non solo alla necessità di garantire l’effettiva “par condicio” dei concorrenti, ma soprattutto a quella di far emergere la migliore offerta nella gara. In particolare, “la necessità di presentare, in sede di pubbliche gare, una sola offerta con un’unica soluzione tecnica ed un unico prezzo ed il fatto che l’Amministrazione sia tenuta a valutare solo proposte così formulate risponde, da un lato, al principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa e, dall’altro, all’esigenza di rispettare il principio di imparzialità, poiché la presentazione di più di un’offerta da parte di uno dei concorrenti, attribuendo allo stesso maggiori possibilità di conseguire l’aggiudicazione dell’appalto attraverso la presentazione di diverse proposte, finirebbe per ledere la par condicio fra i concorrenti (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 8 luglio 2009, n. 6681).

Inoltre, vi è da aggiungere, altresì, che “la violazione di siffatto principio non può ritenersi sanata dalla circostanza che, in presenza di due diverse proposte contenute nella medesima offerta, la stessa sia stata ricondotta ad unicità dalla commissione disponendo l’esclusione di una delle soluzioni proposte, risolvendosi in tale ipotesi il rispetto della “par condicio” a circostanza meramente eventuale discendente dall’operato della commissione, laddove la “par condicio” va assicurata a monte attraverso l’esclusione della stessa possibilità di presentazione di duplici offerte o di plurime proposte nell’ambito della medesima offerta, la cui inammissibilità non può che condurre alla esclusione del concorrente che le ha formulate dalla gara” (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 8 luglio 2009, n. 6681).

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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