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( votes)Il Tar Umbria – Perugia, con la sentenza n. 310 del 27.09.2011, ha disposto che la clausola del disciplinare di gara, relativa ad un affidamento di fornitura, la quale richieda, a comprova della capacità tecnico – professionale, determinati requisiti minimi, quali l’aver eseguito, nel triennio antecedente l’appalto, una fornitura non frazionabile e con oggetto identico a quello della gara, senza possibilità alcuna di cumulare il requisito richiesto, né oggettivamente, né soggettivamente, è del tutto legittima e non si pone in alcun contrasto con il principio di proporzionalità.
Il Tar osserva che, la più recente giurisprudenza amministrativa ritiene che le prescrizioni contenute nell’art. 42 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., devono essere interpretate nel senso che i requisiti richiesti per la partecipazione alle gare non siano caratterizzati da illogicità, arbitrarietà ed inutilità, per consentire il rispetto del principio di proporzionalità (Tar Lazio – Roma, sez. II, sent. n. 32717 del 7.10.2010).
Tuttavia, è sempre necessario che vi sia un bilanciamento tra i requisiti di partecipazione richiesti ed il livello qualitativo necessario per l’esecuzione dell’appalto. Se non si osservasse tale prescrizione vi sarebbe inevitabilmente un pregiudizio per violazione del principio di concorrenza e favor partecipationis (Tar. Puglia – Lecce, sez. I, sent. n. 2017 del 01.07.2008).
Infatti, in base a quanto espresso dalla giurisprudenza comunitaria, “la restrizione ai principi di concorrenza e parità di condizione dei partecipanti alle gare pubbliche, si giustifica solo di fronte alla necessità, espressamente motivata, di garantire valori più significativi ed incidenti per la generalità dei soggetti (quali la tutela della salute e della vita delle persone), ferma restando la conformità ai principi di logica e proporzionalità”(corte di Giustizia CE, sez. IV, sent. 7.06.2007, n. 254).
Pertanto, se l’esecuzione dell’appalto ha ad oggetto, come nel caso della richiamata sentenza, una fornitura altamente specifica, e se tale circostanza sia stata motivata, la richiesta di inderogabili prescrizioni tecniche trova il suo fondamento e la sua legittimazione.
Tutto ciò trova la sua ragione d’essere anche nella necessità che hanno le stazioni appaltanti di ammettere in gara operatori che siano perfettamente in grado di realizzare le forniture, o i servizi in maniera rispondente a quanto richiesto, consentendo così la partecipazione solo a soggetti qualificati.
Si intende, in tal modo, salvaguardare la qualità dell’opera, del servizio o della fornitura che deve essere eseguita, in modo che la stazione appaltante possa fare concreto affidamento sul proprio interlocutore contrattuale (Tar. Liguria, sez. II, sent. n. 1238 del 27.05.2009).
Per tali motivi la giurisprudenza riconosce una certa discrezionalità alla stazione appaltante nel fissare i requisiti di partecipazione, anche se più rigorosi o superiori a quelli minimi previsti dalla legge (C.d.S., sez. V., sent. n. 2465 del 17.05.2005 e sent. n. 4283 del 5.09.2008).
La stazione appaltante dovrà quindi, di volta in volta, valutare quali, tra le modalità di dimostrazione della capacità tecnica di cui all’art. 42 del Codice dei Contratti, siano utili nelle singole procedure di gara, a seconda della natura, della qualità, dell’importanza e dell’uso dei servizi e delle forniture.
E’ necessario, però, come detto in precedenza, che vi sia sempre un bilanciamento tra i requisiti richiesti e l’oggetto dell’appalto anche per non aggravare inutilmente la procedura (C.d.S., sez. IV, sent. n. 1860 del 28.04.2008).
Infatti, le norme contenute nel D.Lgs. 163/2006, non consentono alle stazioni appaltanti di prevedere nella lex specialis disposizioni che riducano senza alcun giustificato motivo, la “platea” dei potenziali concorrenti, precostituendo situazioni di assoluto privilegio, a meno che ciò non sia necessario in ragione delle peculiarità dell’appalto.
I principi di proporzionalità, ragionevolezza ed adeguatezza dei requisiti richiesti dal bando devono, quindi, per i motivi esposti in precedenza, essere valutate con riguardo non all’importo dell’appalto, bensì al suo oggetto ed alle sue specifiche peculiarità.
Infine, si rileva che anche l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si è espressa in senso favorevole in merito alla possibilità di fissare requisiti di partecipazione superiori a quelli previsti dalla legge, purchè non irragionevoli, illogici, ecc, (parere n. 19/2008), e senza, altresì, pretendere il possesso di requisiti del tutto estranei all’oggetto della gara (parere n. 129/2010).