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L’art. 271 del Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici consente alle amministrazioni aggiudicatrici di approvare ogni anno un programma per l’acquisizione di beni e servizi relativo all’esercizio successivo. Le Amministrazioni aggiudicatici dunque, non hanno come nel settore dei lavori pubblici, l’obbligo di adottare un programma ma una mera facoltà. Nel caso in cui nel corso dell’anno si rendesse necessario l’acquisizione di un servizio o di un bene non incluso nel programma si potrà tranquillamente avviare il procedimento se sussiste chiaramente una ragione d’urgenza risultante da eventi imprevisti o imprevedibili in sede di programmazione.

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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