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L’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 sottopone le acquisizioni in economia ad una disciplina specifica e autonoma con lo scopo di rendere l’intero iter procedurale più agile e semplificato. Del Codice dei contratti pubblici sono fatti salvi, a norma del comma 14 dell’art. 125, d.lgs. 163/2006, “i principi in tema di affidamento e di esecuzione del contratto”. Pertanto, la necessità di prestare garanzie da parte dei concorrenti alla specifica procedura è, dunque, solo eventuale, e rimessa alla decisione della Stazione Appaltante. Lo stesso art. 334 del DPR n. 207 del 2010 al comma 1 prevede che la lettera d’invito riporti oltre all’oggetto della prestazione con le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell’IVA, anche le garanzie richieste all’affidatario (e non anche al concorrente) del contratto.  

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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