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( votes)L’art. 111 del D.Lgs n. 163/2006 disciplina le garanzie che devono prestare i progettisti prescrivendo la produzione di una polizza di responsabilità civile professionale in relazione ai rischi derivanti dalle attività di propria competenza, con riferimento all’intero periodo della realizzazione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La presentazione della polizza costituisce condizione per ottenere il pagamento della parcella professionale. Ne consegue che, non risulta conforme alla normativa in materia di incarichi di progettazione, il bando di gara che, per quanto riguarda i servizi di ingegneria relativi alla progettazione e la direzione lavori richieda la presentazione della cauzione provvisoria e di quella definitiva anche perché la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva hanno la funzione di soddisfare esigenze differenti rispetto alla previsione della polizza di responsabilità civile e professionale. La cauzione provvisoria per esempio serve a garantire la serietà dell’offerta presentata dai partecipanti ma negli appalti di progettazione la serietà dell’offerta non si valuta, come negli appalti di esecuzione, esclusivamente da un punto di vista economico, ma soprattutto sulla base della capacità progettuale e della professionalità. Per questi motivi la cauzione non è prevista nelle gare di progettazione. Il progettista ha solo l’obbligo di presentare una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività, polizza che, vada a coprire la responsabilità del progettista per tutti i rischi connessi a errori od omissioni che determinino un aggravio di spese per la stazione appaltante, sia relative a nuove spese di progettazione sia a nuovi costi. Nelle gare aventi ad oggetto servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria non strettamente connessi alla progettazione ma ad attività ad essa correlate, si applicano invece (e questo rappresenta una novità del Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici), ai sensi dell’art. 268 del DPR n. 207/2010, le disposizioni previste dagli articoli 75 e 113 del Codice.