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Quando si parla di costi relativi alla sicurezza, si può fare riferimento a due diversi tipi di costi:


hcosti della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività d’impresa;

hcosti della sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze.

La stazione appaltante nei bandi di gara deve stimare e indicare i costi della sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze. La stima di tali costi potrà essere analitica per singole voci ovvero riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, oppure basati  sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente. In assenza di interferenze si ritiene comunque necessario indicare nella documentazione di gara che l’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero. In tal modo, infatti, si rende noto che la valutazione dell’eventuale esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne l’esistenza.
I costi per la sicurezza scaturenti dalla valutazione dei rischi interferenziali  devono essere tenuti distinti dall’importo a base d’asta non essendo soggetti a ribasso e,  in fase di verifica dell’anomalia, non sono oggetto di alcuna valutazione essendo stati quantificati e stimati a monte dalla stazione appaltante.
L’appaltatore invece deve  indicare nell’offerta i costi della sicurezza specifici afferenti all’esercizio della propria attività e la stazione appaltante dovrà valutare, anche nei casi in cui non si proceda con la verifica dell’anomalia, che tali costi siano congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dell’appalto.

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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