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( votes)Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità ((negli appalti sopra soglia comunitaria) o di regolare esecuzione (negli appalti sotto soglia comunitaria) quando risulta che l’esecutore ha completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. La verifica di conformità di un intervento è conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comunque non oltre sessanta giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero entro il diverso termine previsto nell’ordinamento della singola stazione appaltante ovvero nel relativo contratto. Negli appalti sotto soglia l’attestazione di regolare esecuzione (CEL) deve essere emessa invece non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell’esecuzione. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità (art. 324 del DPR n. 207/2010), si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.