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( votes)Il servizio di pulizia rientra nella normativa dei settori speciali quando è funzionale a detta attività quindi, nel caso in cui si tratti di una società operante nel settore dei trasporti può ritenersi funzionale il servizio di pulizia inerente le reti utilizzate per l’esercizio dell’attività e non già il servizio di pulizia degli edifici in cui ha sede la società. Va preliminarmente osservato che la disciplina dei settori ordinari è quella di portata generale mentre quella dei settori speciali ha portata eccezionale ed è, pertanto, applicabile soltanto nei casi espressamente previsti, senza possibilità di un’interpretazione estensiva. L’elemento decisivo che differenzia i settori ordinari da quelli speciali non è soltanto quello soggettivo ossia concernente gli Enti che operano nei settori indicati nella parte III del codice ma detto elemento va integrato con quello oggettivo ossia con riferimento al tipo di attività svolta da detti soggetti. L’articolo 31 del codice dei contratti, infatti, esclude l’applicazione delle disposizioni di cui alla parte II del codice soltanto ai contratti della parte III che le stazioni appaltanti, le quali esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 208 a 214, “aggiudicano per tali attività”. Analogamente gli articoli 207, 208 e 209 prevedono l’applicazione della parte III del codice “alle attività” espressamente indicate.
Ciò è ribadito anche nell’articolo 217 del codice dei contratti il quale precisa che la parte III “non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dall’esercizio delle loro attività di cui agli articoli da 208 a 213”.
Tale principio trova ulteriore conferma nell’articolo 3, decimo comma, del D. lgs. 163 del 2006 che definisce appalti pubblici di servizi ordinari quelli aventi ad oggetto le prestazione dei servizi di cui all’allegato II A, che l’articolo 20, comma secondo, assoggetta alle disposizioni del codice stesso, il quale alla categoria 14 indica specificamente i “servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari”, mentre i settori speciali dei contratti, ai sensi dell’articolo 3, quinto comma, sono quelli definiti dalla pare III del codice.
La disciplina speciale della parte III trova applicazione per i soggetti ivi indicati ma nei settori speciali di attività puntualmente descritta richiedendosi, pertanto, la contemporanea presenza sia del requisito soggettivo degli enti che operano nei settori speciali che di quello oggettivo ossia della riferibilità della concreta attività, oggetto dell’appalto, al settore speciale di attività (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 13/5/2011 n. 2919).