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Ai sensi dell’art. 41, comma 3 “se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”. L’art. 41, comma 3 del D. Lgs 163/2006 comporta da una parte, l’onere del concorrente, impossibilitato a presentare le referenze richieste dal bando, di indicare i giustificati motivi dell’impedimento allegando qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare la propria capacità finanziaria; dall’altra, l’obbligo della stazione appaltante di valutare che la documentazione alternativa presentata sia idonea (Cfr. TAR Latina 4 marzo 2009 n. 170). Dal tenore della norma, dunque, sembra che la stazione appaltante debba solo valutare se la documentazione alternativa presentata sia idonea a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti nel bando.

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Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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